Differenze tra mediazione familiare e coordinazione genitoriale

(a cura di Simona Ferlin)


Artt. 3, 33° co., 35, D.Lgs. 10.10.2022, n. 149.
DM 27 ottobre 2023 n. 151
Canevelli, Lucardi La mediazione familiare dalla rottura del legame al riconoscimento
dell’altro, in Bollati Boringhieri, 2000; Carter, La Coordinazione genitoriale, FrancoAngeli; Cigoli,
Psicologia della separazione e del divorzio, 1998; Id., Intrecci familiari, Cortina, 1997; Ferlin, Elevata conflittualità: Coge o servizi sociali. T. Como, 5.6.2023 su
https://www.osservatoriofamiglia.it in data 26.6.2023; Id. , La Coordinazione genitoriale , weibner con AccademiAadr, 16.6.2022; Ficcarelli, L’invito alla mediazione cap. VII, in La Riforma, Giapparelli, 2022; Fiorendi, L’identità professionale del mediatore familiare: le novità dellA Riforma Focus 2.12.2022; Giangrasso, La riforma Cartabia tra novità e collocamento sistemico di best pratice – La mediazione familiare evento del 10.6.2002 organizzato da AccademiADr; Giudice, Francavilla Pisano, La Coordinazione genitoriale in Italia, Key; Giudici, La Coordinazione genitoriale, su Familiarista, 26.11.2019; Johnston, Kline, Tschann, In American Journal of Orthopsychiatry “Ongoing postdivorce conflict in families contest-ing custody: Effects on children of joint custody and frequent access.

(1989) 576-92; Marzotto, La mediazione familiare, I. Famiglia
e matrimonio, Utet, 2007, 112-1130; Haynes, Buzzi, Introduzione alla mediazione familiare
principi fondamentali e sua applicazione, Giuffrè, 1996; Mazzei, La mediazione familiare Il modello
simbolico trigenerazionale, Cortina, 2002; Noviello, La mediazione familiare nella riforma, in La Riforma del giudice e del processo per le persone, i minori e le famiglie legge 26 novembre 2021 n. 206, Giappicchelli, 2022; Pizzocri, Riforma processo civile: la mediazione familiare e una nuova negoziazione assistita, giugno 2022; Ravenna, La mediazione familiare, su Ius Giuffrè.it gennaio 2023; Rodella, Pizzocri in Riforma processo civile: la mediazione familiare e una nuova negoziazione assistita, su IUS, 28.6.2022; Rodella, Simone, Sapi, Il civilista “Il nuovo processo per le famiglie e i minori”, Giuffrè, 2022; Tizi, La Mediazione familiare in “La crisi delle relazioni
familiari, Ricorso al giudice e strumenti alternativi alla giurisdizione, Giuffè, 2019; Vendramini, Il nuovo rito unico delle persone dei minori e delle famiglie evento Aiaf del 22.5.2023. Vendramin, Rodella, in Il Regolamento sulla disciplina professionale del Mediatore Familiare, IUS Giuffrè, 13 Novembre 2023

SOMMARIO

1.Origine della mediazione familiare e sua natura.

2.Sua natura e come si svolge: dalla rottura del legame al riconoscimento dell’altro.

3.Differenza con altre forme di sostegno per le famiglie


4.Valorizzazione della mediazione familiare con la riforma Cartabia.

5.Rapporto tra mediazione familiare e negoziazione assistita.

6.Albo dei mediatori familiari.

7. Regolamento sulla disciplina professionale del Mediatore Familiare.

8 Limiti ontologici alla mediazione familiare in rapporto alla Convenzione di Istanbul.

9.LaCoordinazione genitoriale: figlio di un dio minore della Riforma Cartabia.

10.Excursus giurisprudenziale in tema di coordinazione genitoriale dalla prima pronuncia del 2015 ad oggi.

1.Origine della mediazione familiare e sua natura
Negli Stati Uniti, a Los Angeles, nel 1939 viene fondata la Family Counciliation Court, per risolverei conflitti delle coppie tramite di accordi amichevoli. La L.A. County Conciliation Court si occupava di «proteggere i diritti dei fi gli, promuovere il bene comune tramite la prevenzione, la promozione e la protezione della vita familiare e dell’istituzione matrimoniale, provvedere ai mezzi atti alla riconciliazione dei coniugi e agli accordi amichevoli delle controversie familiari» (Codice di California, sezione 1730).
In Italia nel 1987, nasce GeA “Associazione Genitori Ancora”, grazie all’impegno di Fulvio Scaparroe Irene Bernandini. Nel 1995 viene istituita SIMEF “Società Italiana di Mediazione Familiare”,
preposta al coordinamento delle iniziative dei mediatori in Italia con gli standard professionali e deontologici europei; vengono poi fondate altre associazioni e, nel 2017, nasce F.I.A.Me.F, la Federazione Italiana delle Associazioni di Mediatori Familiari(fondatori: A.I.Me.F.; S.I.Me.F,A.I.M.S.).
Nel 1992 viene siglata la Carta Europea per la formazione dei mediatori familiari da una commissione con rappresentanze della Francia, Gran Bretagna, Italia, Germania e Svizzera Nel 2015 viene varata la Carta internazionale per i processi di Mediazione Familiare Internazionale applicabile a tutti gli Stati (Ravenna, La mediazione familiare, su Ius Giuffrè.it gennaio 2023).
Il percorso formativo per diventare mediatori familiari ha diverse tappe: un biennio di due anni conalmeno 240 ore per ottenere attestato di idoneità alla pratica guidata.
Segue poi un numero minimo di 80 ore così suddivise: pratica guidata di almeno 20 ore di affiancamento al mediatore, e supervisione professionale-didattica. Al termine si ottiene l’attestato di qualifica professionale.
Esistono, quindi due livelli di attestazione e infine una certificazione che deve essere rilasciata da un Ente/Associazione di mediatori accreditata.
2.Sua natura e come si svolge: dalla rottura del legame al riconoscimento dell’altro
 La mediazione familiare implica una mentalità culturale basata sulla consapevolezza che, proprio nei momenti più critici del ciclo della vita, come quella di una separazione in atto e del periodo successivo, la molteplicità dei bisogni e la necessità di nuove modalità organizzative e relazionali che si rivelino funzionali al soddisfacimento evolutivo dei bisogni stessi sono tali da non poter essere ricondotte esclusivamente a contesti, formalizzati obbligati (Canevelli, Lucardi La mediazione familiare dalla rottura del legame al riconoscimento dell’altro, in Bollati Boringhieri, 2000).

Quale strumenti di ADR (Alternative Dispute Resolution risoluzione alternativa delle controversie),
la mediazione è percorso volontario pensato per le coppie in vista o in seguito alla separazione o ad un divorzio che intendono riaprire un canale comunicativo per la riorganizzazione delle relazioni familiari. La coppia, aiutata da una figura terza, neutrale, riservata, il mediatore, soggetto imparziale e a-giudiziale, nella garanzia del segreto professionale, elabora in prima persona un percorso soddisfacente per tutti, dove gli accordi che si raggiungono durante gli incontri vengono co-costruiti e condivisi, acquistando maggiore efficacia nel tempo. L’obiettivo è quello di promuovere e facilitare l’autodeterminazione delle parti per agevolare il raggiungimento di accordi e soluzioni condivise e durevoli che soddisfino i bisogni di tutti i componenti della famiglia, mantenendo al centro i figli. La mediazione familiare non rinuncia al conflitto, da non confondere con la violenza, ma lo accoglie e lo rivisita come risorsa.
La mediazione lavora per mantenere la continuità dei legami genitoriali, per rafforzare e rendere stabili i rapporti significati tra i figli con entrambi i genitori; il mediatore focalizza la coppia al tra
loro per la cura e le gestione dei loro figli , valorizza la piena collaborazione tra i membri della
famiglia che sta affrontando il lutto della separazione, favorendo un clima di reciproco rispetto e
fiducia (Vendramini, Il nuovo rito unico delle persone dei minori e delle famiglie, evento Aiaf del
22.5.2023).
La neutralità della mediatore comporta che egli mantenga integralmente il ruolo di assistenza e non
si lasci coinvolgere e prenda le parti dell’uno o dell’altra; deve lavorare duramente al fine di
mantenersi in una “posizione centrale”. Egli non un elemento accomodante, passivo, quieto,
inespressivo, al contrario verrà coinvolto nelle discussioni con tentativo più o meno palesi, di alleanze
dell’uno o dell’altro genitore. La neutralità non è equivalente a remissività e mancanza di
coinvolgimento, il mediatore Non può essere coinvolto, mantenendo una istanza di imparzialità e
continui a condurre attivamente le parti attraverso il processo che li farà giungere all’accordo.
Il mediatore riesca a mantenersi imparziale grazie a determinate tecniche, astenendosi dal formulare
giudizi, mantenimento l’equilibro tra i due genitori, controlla il processo e non il contenuto, non
accetta la definizione unilaterale di nessuno (Haynes, Buzzi, Introduzione alla mediazione familiare
principi fondamentali e sua applicazione, Giuffrè, 1996).
Il percorso inizia con una telefonata mediatore a e finisce quando si arriva alla stesura di un accordo.
Essendo il contenuto del processo in mano alla coppia , la durata del percorso, così come la sua
conclusione, sono variabili e dipendono dalle dinamiche della coppia stessa.
Il processo di mediazione familiare comprende nove fasi : ammissione del problema , scelta del
campo , selezionare il mediatore , raccolta dati , definizione del problema , creare opzioni ,
ridefinizione delle posizioni contrattazione , stesura dell’accordo.
Indicativamente le sedute in cui vengono affrontati i temi emersi sono circa 8-10, in cui si assiste ad
uno stravolgimento di chi volontariamente si è messo in gioco per poter arrivare ad uno scopo. Quello
che sorprende però è che lo scopo non sempre è uguale a quello inizialmente pensato, alla spinta
motivazionale che ha portato uno dei due mediandi a fare la telefonata iniziale al mediatore per
intraprendere il percorso, perché passo dopo passo, seduta dopo seduta, tutti i partecipanti
direttamente coinvolti o no ,sono stati partecipi di una trasformazione, di un processo di cambiamento,
di un cambio di prospettiva Giangrasso, La riforma Cartabia tra novità e collocamento sistemico di
best pratice – La mediazione familiare evento del 10.6.2002 organizzato da AccademiADr)
3.Differenza con altre forme di sostegno per le famiglie

a. Ctu; b. psicoterapia, c. coordinazione genitoriale
La mediazione familiare non va confusa con altre forme di intervento per le famiglie, come la CTU,
la coordinazione genitore e la psicoterapia. Ai sensi dell’art. 33 della norma tecnica UNI 11644 2016
si ricorda che “non rientra nei compiti del mediatore familiare formulare giudizi, diagnosi, consulenze
legali, pedagogiche o psicologiche”.
a.  la Ctu si differenza dalla mediazione soprattutto per il ruolo di terzo, che non svolge la funzione
di facilitatore all’interno della coppia dei coniugi, ma esprime una valutazione che consentirà una
decisione da parte del giudice. La differenza emerge soprattutto “nella forma della assunzioni , da
parte della coppia , delle decisioni relative alla propria separazione e nell’indipendenza del sistema
giudiziari (Cigoli, Intrecci familiari, Cortina, 1997; interventi diversi rispetto a una differenziazione
delle problematiche delle coppie ( .).
b. La differenza fondamentale con la psicoterapia è legata all’obiettivo che fornisce il rapporto tra il
mediatore e la coppia; nella mediazione familiare il fine è limitato a definire accordi precisi e concreti
rispetto alla separazione; questo non comporta che per il raggiungimento degli accordi e per la tenuta degli stessi non possano essere affrontati processi di elaborazione del lutto della separazione. Questa puntualizzazione sul contratto è qualificante in quanto contestualizza e delimita l’intervento del mediatore e permette di costruire un criterio interno di pertinenza rispetto a tentazioni di slittamento terapeutico o giudiziale. La differenza tra mediazione familiare e terapia non è definita né dalla durata del processo né dall’evitare al ricorso della trattazione di tematiche emozionali o dal parlare del passato, ma esclusivamente dall’obiettivo che dà forma alla relazione dei partecipanti (Mazzei, La mediazione familiare Il modello simbolico trigenerazionale, Cortina, 2002).
c. La Coordinazione Genitoriale (Co.Ge .) non è Mediazione familiare. La funzione di imparzialità del Co.Ge si differenzia dalla neutralità del Mediatore . Il Mediatore familiare non porta il proprio punto di vista nel processo di mediazione né fornisce suggerimenti. Il Co.Ge espone anche il propriopunto di vista professionale laddove i genitori fatichino ad uscire dalle loro posizioni rigide rispetto
ai temi trattati e fornisce suggerimenti in base alle proprie conoscenze teoriche, scientifiche ed
esperienziali. Il Co.Ge arriva anche ad assumere decisioni in situazioni di empasse. Il Co.Ge
interviene con le proprie proposte solo quando è evidente che i genitori non sono in grado di prendere
una decisione sufficientemente condivisa sul tema specifico che si sta trattando. (Ferlin , La
Coordinazione genitoriale , weibner con AccademiAadr, 16.6.2022).
Posto il cardine dell’imparzialità e della responsabilizzazione dei genitori, i concetti chiave della
Co.Ge sono:

  1. non è un procedimento riservato
  2. lo stile comunicativo è direttivo, non autoritario
  3. il ruolo degli avvocati in questo metodo è centrale
  4. la personalizzazione del percorso e degli interventi di supporto a fronte dell’analisi specifica
    dell’alto conflitto esistente che riguarda quei due genitori e i loro bambini
    4.Valorizzazione della mediazione familiare con la riforma
    Cartabia

La riforma della giustizia, nell’attuare le direttrici del Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza,
ha seguito questa direttiva, riconoscendo alle ADR, ma non solo, un ruolo saliente nel realizzare un
modello di giustizia, connotato dalla sostenibilità, dall’effettività, basato su regole capaci di tradursi
in fatti, dalla prossimità ai reali bisogni dei cittadini e al territorio, con le sue molteplici diversità.
 Si tratta di superare una logica avversariale dicotomica tipica del processo per favorire una
modalità compositiva dei conflitti che sfociano nelle controversie, una modalità altra rispetto alla
semplice media salomonica fra due posizioni (Rodella, Pizzocri in Riforma processo civile: la
mediazione familiare e una nuova negoziazione assistita, su IUS, 28.6.2022).
Tra i poteri in senso lato del giudice, vi è il tentativo di comporre la lite, proponendo la
conciliazione, e prevedendo la possibilità che le parti possano ricorrere alla mediazione.
Lo strumento della mediazione “familiare”, a cui è dedicata la norma di cui all’art. 473 bis.10, non
è di nuova creazione, essendo un istituto già previsto, seppur molto poco praticato ancora oggi,
nell’ormai abrogato art. 337 octies, 2° co. c.c.
La Riforma ha voluto darne una maggior visibilità prevedendo proprio una intera norma, l’art. 473
bis.10, nella speranza che ciò possa essere solo un augurio alla valorizzazione di tale strumento di
adr, con spinta consapevole da parte degli stessi avvocati.
Il giudice in ogni fase del procedimento ha la possibilità di informare le parti della possibilità di
ricorrere all’istituto di risoluzione alternativo del conflitto per cercare di trovare una convergenza che
soddisfi i bisogni dei genitori nell’interesse dei figli.
Il giudice ha un ruolo centrale in cui deve incentivare la risoluzione delle giudizi familiari,
esercitando una funzione conciliativa in ambito endoprocessuale, sia mediante l’adozione di
provvedimenti finalizzati ad indurre le parti, in modo più o meno incisivo, a trasferire la controversia
in ambito extraprocessuale, per tentarne la composizione convenzionale attraverso un percorso di
mediazione. (Noviello, La mediazione familiare nella riforma, in La Riforma del giudice e del
processo per le persone, i minori e le famiglie legge 26 novembre 2021 n. 206, Giappicchelli, 2022).
Infatti, così si comprende al meglio il secondo comma della norma esaminata che dispone che il
giudice può rinviare, qualora ne ravvisi l’opportunità, anche l’adozione di provvedimenti emessi
all’esito della prima udienza (art. 473 bis.22), se, sentite le parti, abbia poi raccolto i loro consenso
ad avviare il percorso di mediazione familiare.
Nel caso in cui la coppia genitoriale decida , anche su proposta (non imposizione) del magistrato,
di avviare la mediazione familiare, sarà cura dei legali chiedere di sospendere il procedimento di un
termine di almeno un paio di mesi per “abbassare il livello di conflitto “, e di evitare rigidità superiori,
che in parte potrebbero già esserci, visto che in presenza di figli minorenni , o maggiorenni ma non
economicamente indipendenti ai sensi dell’art. 473 bis.22 il giudice potrebbe aver disposto
provvedimenti ,sempre provvisori, che disciplinino almeno l’assegno mantenimento per i figli
minorenni o maggiorenni ma non economicamente indipendenti. Perché la mediazione familiare
abbia pieno efficacia, è opportuno che la coppia possa lavorare insieme al mediatore per esaminare il
loro vissuto passato da elaborare per focalizzarsi sul “qui e ora” che riguardi uno sguardo sull’addio
alla loro figura di coniugi (elaborazione del lutto della loro separazione) per la nascita di genitori
costruttivo, funzionali all’ascolto e alle esigenze dei figli. Con questa premessa le fondamenta di un
accordo saranno molto più solide che partire durante un causa giudiziale con provvedimenti che,
seppur provvisori, rischiano di irrigidire le parti.

Si vuole, comunque, termine con un pensiero di apertura della dott.ssa Marzotto, La mediazione
familiare, I. Famiglia e matrimonio, Utet, 2007, 112-1130, ove afferma che quando le viene chiesto
in quali momenti percorso giudiziario è possibile per i genitori sposati o non sposati, con figli o senza
figli, accedere alla mediazione. La mediatrice considera sempre possibile iniziare il percorso, affinché
“un terzo aiuti gli antagonisti a negoziazione soluzioni sufficientemente buone per loro, nelle varie
fasi del processo di separazione o alla fine dell’iter legale, in quanto è ribadito da tutti gli autori che
i due itinerari non sono incompatibili “(sul punto anche in Cigoli, Psicologia della separazione e del
divorzio, 1998).
5.Rapporto tra mediazione familiare e negoziazione assistita
Il D.L. 12.9.2014, n. 132, convertito nella L. 10.11.2014, n. 162, ha introdotto l’istituto della
negoziazione assistita finalizzato a definire le controversie in un contesto extraprocessuale, affidato
esclusivamente alle parti e ai loro avvocati che hanno l’«obbligo deontologico in sede di conferimento
dell’incarico di informare il cliente della possibilità di ricorrere di fornire ai propri clienti l’informativa
sulla possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita strumento» (così prevede l’art.
2, 7° co., D.L. 12.9.2014, n. 132).
L’art. 2, 1° co., D.L. 12.9.2014, n. 132 definisce la convenzione di negoziazione assistita come «un
accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in
via amichevole una controversia».
Tra gli impegni che gli avvocati hanno in sede di negoziazione è, come dispone l’art. 6, 3° co., D.L.
12.9.2014, n. 132, indicare che “Nell’accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare
le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare. (…)” .
Valorizzare in modo consapevole la mediazione familiare da parte dei legali, lo si ritiene un atto di
rispetto verso i propri assistiti che possono così essere aiutati a elaborare il lutto della fine del loro
legame affettivo e vedere rafforzato il loro rapporto genitoriale, con effetti positivi e costruttivi per i
minori coinvolti. La mediazione familiare è uno strumento che consente alla coppia genitoriale di
concretizzare i bisogni traducendoli in veste giuridica.
6.Albo dei mediatori familiari
Il legislatore, con il pieno riconoscimento della mediazione familiare, ha introdotto l’art. 4, 1° co.,
D.Lgs. 10.10.2022, n. 149 che inserisce nelle disposizioni di attuazione la disciplina dei mediatori
familiari alla quale dedica cinque articoli (da artt. 12 bis a 12 sexies disp.att. rubricate nel Libro II,
Titolo II, capo I bis).
Il citato art. 4, D.Lgs. 10.10.2022, n. 149 apporta modifiche alle disposizioni per l’attuazione del
codice di procedura civile: Dopo il Titolo II, Capo I, delle disposizioni per l’attuazione del c.p.c. sono
inserite le seguenti norme: «Capo I bis “Dei mediatori familiari” Art. 12 bis (Dei mediatori familiari).

  • Presso ogni tribunale è istituito un elenco di mediatori familiari. Art. 12 ter (Formazione e revisione
    dell’elenco). – L’elenco è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui
    presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un mediatore familiare, designato dalle
    associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell’elenco tenuto presso il Ministero dello
    sviluppo economico, che esercita la propria attività nel circondario del tribunale. Le funzioni di
    segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale. L’elenco è permanente. Ogni
    quattro anni il comitato provvede alla sua revisione per eliminare coloro per i quali è venuto meno
    alcuno dei requisiti previsti nell’art. 12 quater o è sorto un impedimento a esercitare l’ufficio. Si

applicano gli artt. 19, 20 e 21, in quanto compatibili. Art. 12 quater (Iscrizione nell’elenco). – Possono
chiedere l’iscrizione nell’elenco coloro che sono iscritti da almeno cinque anni a una delle associazioni
professionali di mediatori familiari inserite nell’elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo
economico, sono forniti di adeguata formazione e di specifica competenza nella disciplina giuridica
della famiglia nonché in materia di tutela dei minori e di violenza domestica e di genere e sono di
condotta morale specchiata. Sulle domande di iscrizione decide il comitato previsto dall’Art. 12 ter.
Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione,
al comitato previsto nell’art. 5. Art. 12 quinquies (Domande di iscrizione). – Coloro che aspirano
all’iscrizione nell’elenco devono presentare domanda al presidente del tribunale, corredata dai
seguenti documenti: 1) estratto dell’atto di nascita; 2) certificato generale del casellario giudiziario di
data non anteriore a tre mesi dalla presentazione; 3) certificato di residenza nella circoscrizione del
tribunale; 4) attestazione rilasciata dall’associazione professionale ai sensi dell’art. 7, L. 14.1.2013, n.
4; 5) i titoli e i documenti che l’aspirante intende allegare per dimostrare la sua formazione e specifica
competenza. Il presidente procede ai sensi dell’art. 17. Art. 12 sexies (Disciplina dell’attività di
mediatore). L’attività professionale del mediatore familiare, la sua formazione, le regole
deontologiche e le tariffe applicabili sono regolate con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’economia e delle finanze,
nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 14.1.2013, n. 4.».
E’ sorto il problema per i professionisti mediatori familiari che pur vantando una esperienza
pluriennale, non si siano mai iscritti alle Associazioni riconosciute di Mediatori Familiari; per loro
sulla base del tenore letterale della norma, (art. 12 quinquies disp att.) non è consentita l’iscrizione
all’Albo predisposto nei Tribunali , pur potendo comunque continuare a esercitare e a rivestire su
incarico dei genitori la professione di mediatore familiare.

  1. Regolamento sulla disciplina professionale del Mediatore Familiare.
    Il 31 ottobre 2023 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale 27 ottobre
    2023 n. 151 che il legislatore della Riforma Cartabia menzionava nell’art. 12-sexies .disp. att. c.p.c.
    Il capo I bis (“Dei Mediatori Familiari”) che prevede: “L’attività professionale del mediatore
    familiare, la sua formazione, le regole deontologiche e le tariffe applicabili sono regolate con decreto
    del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, unitamente con il Ministro della Giustizia e con il
    Ministro dell’Economia e delle Finanze, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 14 gennaio
    2013, n. 4”.
    Come è stato ben evidenziato da Vendramin, Rodella, in Il Regolamento sulla disciplina
    professionale del Mediatore Familiare, IUS Giuffrè, 13 Novembre 2023, non è menzionata la
    normativa tecnica UNI, la n. 11644 del 2016, che è il documento più completo ed articolato, insieme
    all’Atlante per il Lavoro, rispetto al profilo del mediatore familiare.Secondo Vendramin (in ps)-: ciò
    va verosimilmente imputato alla natura volontaria di tale norma (…) esplicando appunto i suoi effetti
    solo nei confronti di coloro che volontariamente scelgono di aderire all’Ente che l’ha definita.
    Rispetto alla struttura del decreto si riassumo i riferimenti principali :
    1.la definizione della professione di mediatore familiare (art. 2)
    L’art. 2, precisando al comma 2 che la professione del mediatore familiare è esercitata informa non
    organizzata secondo le previsioni della legge n. 4/2013, definisce tale professionista al comma 1: “Il
    mediatore familiare è la fi gura professionale terza e imparziale, con una formazione specifica, che
    interviene nei casi di cessazione o di oggettive difficoltà relazionali di un rapporto di coppia, prima,
    durante o dopo l’evento separativo. Il mediatore opera al fine di facilitare, i soggetti coinvolti

nell’elaborazione di un percorso di riorganizzazione di una relazione, anche mediante il
raggiungimento di un accordo direttamente e responsabilmente negoziato e con riferimento alla
salvaguardia dei rapporti familiari e della relazione genitoriale, ove presente”.
2.i requisiti compositi per l’esercizio della professione e, con gli adeguati espressi adattamenti, anche
per l’iscrizione nell’elenco ex art. 12- bis disp-att. c.p.c. (artt. 3, 4, 5comma 11 e 6 comma 15);

  1. i contenuti e le caratteristiche della formazione iniziale e continua, compresa la definizione del
    profilo del formatore (art. 5);
    4.le regole deontologiche (art. 6); è importante ricordare che tra gli obblighi deontologici quello che
    “il mediatore familiare segnala alle autorità competenti eventuali abusi nell’ambito dell’esercizio della
    mediazione familiare”
    5.il compenso (artt. 7 e 8);
    6.il trattamento dei dati personali(art. 9).
    Le due novità più significative del Regolamento sono:
    a. Il raggio di intervento del mediatore familiare si amplia ufficialmente, consentendo l’intervento
    alle situazioni di rottura delle relazioni familiari, di coppia o genitoriali.
    b. Si prevede la figura del mediatore familiare anche situazioni di semplice conflittualità senza
    siano esaminate ipotesi di separazione.
    8.Limiti ontologici alla mediazione familiare in rapporto alla
    Convenzione di Istanbul
    L’art. 1, 23° co., lett. n, L. 26.11.2021, n. 206 prevedeva che il giudice relatore potesse, con
    esclusione delle fattispecie in cui siano allegate violenze di genere o domestiche, secondo quanto
    previsto dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei
    confronti delle donne e la violenza domestica, invitare le parti ad esperire un tentativo di mediazione
    familiare; in caso di rifiuto di una delle parti, il giudice pronuncia i provvedimenti temporanei ed
    urgenti.
    Tale precetto non è trasfuso nell’art. 473 bis.10, ma nella norma art. 473 bis.43 (mediazione
    familiare) collocato nel Capo III sezione I “ della violenza domestica o di genere” dagli artt. 473
    bis.40 all’art. 473 bis.46. Tale norma dispone che: “È fatto divieto di iniziare il percorso di mediazione
    familiare quando è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche in
    primo grado, ovvero è pendente un procedimento penale in una fase successiva ai termini di cui
    all’articolo 415-bis del codice di procedura penale per le condotte di cui all’art. 473 bis.40, nonché
    quando tali condotte sono allegate o comunque emergono in corso di causa. Il mediatore interrompe
    immediatamente il percorso di mediazione familiare intrapreso, se nel corso di esso emerge notizia
    di abusi o violenze”).Questa norma sancisce un principio base già affermato dalla cosiddetta
    Convenzione di Istanbul, sottoscritta l’11.5.2011, e recepita dall’Italia con L. 27.6.2013, n. 77, alla
    quale la riforma Cartabia rinvia ove si fa riferimento a preclusioni e divieti in tema di mediazione
    familiare (dal divieto a rendere l’informativa imposto al giudice, all’obbligo di interruzione del
    percorso a cui è chiamato il mediatore familiare), quando tale strumento di gestione del conflitto si
    scontra con l’aspetto della violenza intrafamiliare, presunta o vera che sia. Si ricorda che uno degli

obiettivi primari del Consiglio d’Europa è proprio la salvaguardia e la protezione dei diritti umani,
con il precipuo scopo di combattere il fenomeno della violenza di genere e la violenza domestica,
attraverso un significativo impulso, a livello mondiale, alle azioni di prevenzione e punizione della
violenza nei confronti delle donne e a tutela della violenza domestica. Convenzione di Istanbul (punto
1 dell’art. 48): non può esserci mediazione in presenza di situazione di violenza. O in tutte situazioni
in cui non esista una situazione di simmetria tra tutte le parti coinvolte.
Nella mediazione i genitori devono sentirsi liberi di esprimere i loro bisogni per un confronto
paritario e paritetico, dove il mediatore opera un continuo bilanciamento di ascolto attivo tra l’uno e
l’altro membro della coppia genitoriale; ogni anche sottile forma di costrizione indotta all’interno
della coppia deve esser bloccata, riconosciuta e la mediazione deve interrompersela per la psicofisica
salvaguardia del membro della coppia e per Riflesso dei figli.
 Il mediatore familiare non compie valutazioni e “meno che meno poteri inquisitori che possano
renderlo protagonista di un’indagine sulla veridicità di notizie di reato apprese nella stanza di
mediazione” (Fiorendi, L’identità professionale del mediatore familiare: le novità della Riforma,
Focus 2.12.2022). Se un membro della coppia riporta nella sessione con il mediazione situazione di
violenza subìta o agita nei confronti dell’altro, ovvero verso i figli, o qualunque altro componente
della famiglia (convivente o meno), il mediatore familiare deve interrompere il percorso.
9.La Coordinazione genitoriale: figlio di un dio minore della
Riforma Cartabia
La L. 26.11.2021, n. 206 non contemplava espressamente la figura del Co Ge a differenza del
mediatore familiare per cui è stato istituito un apposito albo presso i Tribunali.
La L. 26.11.2021, n. 206 ha disposto l’immediata creazione di un albo dei CTU specializzati da
utilizzarsi nelle controversie familiari e prevede che, ai sensi dell’art. 1, 23° co., lett ee «la facoltà per
il giudice anche relatore di nominare il professionista, scelto fra quelli iscritti all’albo del consulenti
tecnici d’ufficio ovvero anche fuori dall’albo in presenza di concorde richiesta delle parti, dotato di
specifiche competenze in grado di coadiuvare il giudice per determinati interventi sul nucleo
familiare, per superare conflitti tra le parti, per fornire ausilio per i minori e per la ripresa o il
miglioramento della relazione fra i genitori» .
Il 34° co. della legge di riforma, modificando l’art 13 disp. Att. aggiunge al n. 7 la categoria della
neuropsichiatra infantile, della psicologia dell’età evolutiva e della psicologia giuridica o forense, ma
non quella del coordinatore genitoriale.
Il D.Lgs. 10.10.2022, n. 149 non ha introdotto il co.ge; si può ravvisare – o meglio – cercare di
ravvisare la sua figura nell’art. 473 bis.26, 1° co. (Il giudice, su istanza congiunta delle parti, può
nominare ai sensi dell’art. 68 uno o più ausiliari, scelti tra gli iscritti all’albo dei consulenti tecnici
d’ufficio, o al di fuori dell’albo se vi è accordo delle parti, per intervenire sul nucleo familiare al fine
di superare i conflitti tra le parti, fornire ausilio per i minori e agevolare la ripresa o il miglioramento
delle relazioni tra genitori e figli).
Quali sono i possibili rischi per l’omissione della figura del co.ge.?
I giudici, per superare i conflitti tra le parti e per fornire ausilio per i minori o un miglioramento
delle relazioni tra genitori e figli, ricorreranno al citato albo dei CTU, e solo su concorde richiesta
delle parti potranno attingere da figure professionali NON inserite nell’albo.

Fatto ribadito dal prof. Filippo Danovi vice capo ufficio Legislativo Ministero della Giustizia, che
lo ha evidenziato, in seguito alla richiesta dell’Associazione Italiana Coordinatori Genitoriali di
sensibilizzare su tale lacuna normativa (email ricevuta il 21.4.2022 inviata a AICOGE
(www.aicoge.it) « (…), il perimetro di intervento è delineato dalla legge delega, che non ci concede
possibilità di fuoriuscire dallo stesso, la stessa delega prevede peraltro (..) la possibilità, su accordo
delle parti, di nominare esperti anche al di fuori dell’albo dei CTU»)
Di prassi si assiste anche da parte dei legali e/o degli stessi consulenti all’utilizzo automatico
dell’albo dei CTU, con l’evidente rischio di escludere le figure professionali come i Coordinatori
Genitoriali che sono specializzati nell’utilizzo del metodo integrato, per la risoluzione delle
controversie familiari, per la gestione dell’alta conflittualità genitoriale con focus sulla cura
funzionale del minore Si tratta di figure che intervengono magari dopo lunghe cause giudiziarie,
interventi dei Servizi sociali e lunghe CTU.
Occorre procedere a sensibilizzare i giudici, i legali e le parti, informando la natura della Co.ge
che è focalizzata sulla cura concreta e funzionale dei minori tra coppie di alta conflittualità
In questo processo di sensibilizzazione, occorre coinvolgere anche sensibilizzare il CTU, anche
tramite i CTP, a far conoscere la figura del Co Ge, senza però evidenziare che Il CTU NON può e
non deve essere anche il Co.Ge.
Grazie al lavoro di una avvocatura specializzata e di magistrati illuminati, la figura del co.ge è sempre
più richiesta; La coge sta assumendo un ruolo sempre più rilevante e tutto ciò non può che essere
colto con favore.
Dal momento che la coge è una creazione squisitamente giurisprudenziale, occorre capire se tale
strumento di Adr sia letto, interpretato e utilizzato in modo corretto.
10.Excursus giurisprudenziale in tema di coordinazione
genitoriale dalla prima pronuncia del 2015 ad oggi
Si evidenziano le caratteristiche proprie della coordinazione genitoriale, anche al fine di leggere con
sguardo critico le molteplici pronunce di merito di seguito riportate , non sempre rispettose della
natura ed del corretto uso di tale strumento di adr.
a. la Coordinazione Genitoriale è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie non riservato
centrato sul minore. Rientra tra le ADR di riduzione del danno. È rivolta a genitori la cui perdurante
elevata conflittualità costituisce un rischio evolutivo per i figli.
b. Essa prevede che un terzo imparziale, non riservato, non neutrale professionista adeguatamente
formato al metodo, aiuti i genitori altamente conflittuali a mettere in pratica la bi-genitorialità
attraverso l’implementazione e il mantenimento delle decisioni già assunte dall’Autorità Giudiziaria
e di quelle che saranno prese all’interno del processo di Co.Ge. sulla base del riconoscimento dei
bisogni dei figli.
c. Il Coordinatore Genitoriale, previo consenso dei genitori, potrà suggerire soluzioni, fornire
raccomandazioni e, nei limiti del mandato ricevuto, assumere decisioni nell’interesse dei figli, come
indicato in contratto.

Segue un analitico excursus delle più significative pronunce in materia di co.ge dalla prima storica
del Tribunale di Civitavecchia del 2015 al Trib. Bari di agosto 2023.
Si potranno notare le diverse e non sempre corrette applicazioni della figura del coge che i giudici
spesso in modo difforme tra loro utilizzano e interpretano tale strumenti. Occorre ricordare sempre
che lo strumento della coordinazione genitore serve per aiutare le coppie genitoriali a dare facile
attuazione o implementazione alle decisioni assunte per i figli su accordi consensuali omologate dal
Tribunale o in esito a pronunce dei giudizi di natura conteziosa.
 Altro elementi da ricordare è che la coge opera con coppie caratterizzate da alta o altissima
conflittualità, intesa come una rottura di quell’unità tra i due membri della coppia ed è caratterizzato
da persistenza, pervicacia. Johnston, Kline, e Tschann,. in American Journal of Orthopsychiatry
“Ongoing postdivorce conflict in families contesting custody: Effects on children of joint custody and
frequent access. (1989) 576-92 sostenevano che per parlare di alta conflittualità dovessero essere
presente almeno una delle 3 dimensioni da loro identificate in maniera persistente:
DOMINIO: ossia disaccordo su una serie di questioni (mantenimento, affidamento, divisione delle
proprietà, accesso dei figli da parte dell’altro genitore). Tentativo di utilizzare una di queste aree per
estromettere l’altro genitore, dominarlo, schiacciarlo.
TATTICA: ossia modo in cui i genitori tentano informalmente di risolvere le questioni di conflitto,
evitando di parlarsi, discussioni continue, aggressività verbale, fiumi di lettere degli avvocati.
ATTEGGIAMENTO: intensità delle emozioni negative e di ostilità diretta, passiva, subdola.
! La prima pronuncia è del T. Civitavecchia 20.5.2015 che disponeva che il coordinatore genitoriale
è un professionista con formazione da psicologo e di mediatore con il compito di superare il conflitto
genitoriale. Egli non si sostituisce ai genitori; trova con loro un equilibrio. E’ figura fuori dal processo,
è un aiuto per i genitori.

  • T. Lecco, 11.10.2016 (Ordinanza 11.10.2016 – separazione giudiziale) disponeva, su suggerimento
    del CTU e con consenso anche delle parti, la nomina del COGE attribuendogli allo stesso la
    regolamentazione dei rapporti genitori e i minori.
  • T. Milano 29.7.2016 disponeva l’affidamento condiviso dei figli ai genitori, ma contestualmente
    nominava un soggetto terzo (il coordinatore genitoriale, appunto) con “un ruolo vicario e di supporto”
    e indicava una serie di compiti :aiutare i genitori nell’attuare il progetto di affido condiviso, facilitare
    scelte condivise in materie fondamentali come quelle medico sanitarie e legate all’istruzione. Si
    precisa che al coordinatore non gli veniva riconosciuto alcun un ruolo processuale, ma doveva portare
    a termine i propri compiti fuori dal processo, lavorando con i genitori per la gestione del loro conflitto.
  • T. Mantova 5.5.2017 disponeva l’affidamento condiviso del minore e la possibilità per i coniugi
    avvalersi, per un periodo limitato di tempo, a una figura professionale esterna, il coordinatore
    genitoriale, con funzioni di supporto, di mediazione di vigiliare, mediazione. Interessante era la
    decisione di far ricadere il compenso del professionista ad entrambi i genitori, da ripartirsi “secondo
    le quote stabilite per le spese straordinarie”. In senso conforme: T. Reggio Emilia 11.5.2015.
  • T. Treviso 11.9.2017: ausiliario del Giudice
    Il Tribunale in presenza di due genitori in forte conflitto ha delegato ad una psicologa la funzione di
    agevolare l’attuazione del piano genitoriale stabilito nel provvedimento di separazione. Questo

«soggetto professionalmente qualificato» pur non essendo definito come coordinatore genitoriale
doveva lavorare e vigilare sui trasferimenti del figlio dalla casa della madre a quella del padre. Il
Tribunale qualificava il professionista come ausiliario e ai sensi dell’art. 9 della Convenzione di
Strasburgo del 25.1.1995, precisa che la nomina del co.ge prescinde da istanza di parte, potendo
essere designato motu proprio avuto riguardo al «best interest» del minore.

  • T. Pordenone 30.5.2019
    Il Tribunale, alla luce della alta conflittualità della coppia genitoriale, provvedeva a nominare un
    professionista “con funzioni di mediatore/assistente” del magistrato affinché sostenesse i genitori
    ogni qualvolta gli stessi fossero stati in disaccordi su cura e gestione del figlio.
  • T. Catania 16.12.2019:
    Il giudice definiva il coge come il professionista che aiutava i genitori coinvolti in un alto conflitto a
    dare concretezza alle decisioni contenuto nella pronuncia del Tribunale. Al magistrato, invece
    spettavano una serie di poteri che non potevano e non dovevano essere delegati al coge. La coppia
    genitoriale, attraverso il contratto conferito al coge, attribuiva allo stesso professionista, la cui una
    nomina non proveniva dal giudice gli argomenti, i temi su cui lavorare con lui per dare una concreta
    attuazione alla cura e gestione del minore; il coge “è difficilmente riconducibile alla figura
    dell’ausiliario ex art.68 c.p.c.”.
  • T. Pavia 16.4.2020
    Scopo del coordinatore genitoriale è aiutare il dialogo tra i genitori a tutela dei figli nelle decisioni da
    assumere nel loro interesse in momenti di disaccordo; nell’ipotesi in cui uno dei genitori non rispetti
    le regole condivise assunte con il coge l’altra parte può chiedere, ex art. 709 ter (ora artt. 473 bis.38
    e bis.39) , al giudice di assumere i provvedimenti più opportuni; il ruolo dei legali della coppia deve
    essere marginale e non intromettersi nel rapporto di mandato tra genitori e coge.
  • T. Udine novembre 2020
    In seguito alle conclusioni e analisi del CTU suoi genitori e minori, il Tribunale recepiva l’adesione
    ad un progetto-da ritenersi urgente – di coordinazione genitoriale , in cui i minori venivano affidati ai
    S.S. dell’Ente territoriale con incarico del coge al Consultorio Familiare con durata di mesi sei. I
    Servizi Sociali incaricati avrebbero provveduto ad avviare un progetto di coordinazione genitoriale
    (Consultorio Familiare di …).
  • T. Brescia G.T. 6.2.2021
    I genitori provvedano alla nomina del coordinatore genitoriale , a cui poi seguiva la revoca da parte
    di un genitore al mandato conferito al professionista. Il Giudice tutelare evidenziava che la nomina
    del coordinatore genitoriale richiedeva il consenso di entrambi i genitori, e si provvedeva a incaricare
    i Servizi Sociali con funzione di monitoraggio della famiglia nel rispetto delle modalità di visita
    /pernottamento e corretta rispetto.
    In senso conforme anche T. Brescia 11.2.2021 che evidenziava il rapporto di fiducia tra genitori e
    coge. Il Tribunale non ha potere di imporre il ripristino del professionista coge revocato da uno o
    anche da entrambi i genitori, per il venire meno del rapporto di fiducia.
  • T. Brescia, aprile 2021 Proposta di coordinazione genitoriale da parte dei S.S.

Il giudice, in seguito alla proposta dei Servizi Sociali di nominare il co.ge, evidenziava che era una
possibilità rimessa alla comune volontà delle parti e che non poteva essere disposta dal Tribunale.
Coge: Dott.ssa Valentina Ruggeri

  • T. Varese, decreto 29.9.2021
    Il giudice, con il consenso delle parti, invitava le stesse a nominare il professionista scelta nell’albo
    dei CTU con la funzione di coordinazione genitoriale, su proposta dei S.S. Il magistrato rimarcava
    che il co.ge era un soggetto qualificato senza poteri processuali e che la sua funzione era quella di
    risolvere il conflitto fuori dal processo, cui veniva data la funzione di scongiurare ulteriori cause
    giudiziarie sulla responsabilità genitoriale e di facilitare il dialogo tra genitori caratterizzate da alta
    conflittualità. Coge. Dott.ssa Marzia Brusa
  • T. Busto Arsizio, decreto 10.6.2021
    Viene Nominato, su accordo delle parti, il coordinatore genitoriale, dott. Luigi Baggio, iscritto
    all’albo del CTU, da parte del Giudice come ausiliario del Giudice al pari del CTU, attribuendo la
    funzione di aiutare la coppia genitoriale a definire i punti in cui sorge il disaccordo a dare attuazione
    con sperimenti la gestione del legame tra genitori e figlia , con onere per il professionista di depositare
    una la relazione prima dell’udienza successiva.
  • Tribunale Vercelli, decreto ex art. 337 bis c.c. ss. 24.2.2022
    Al termine di un procedimento giudiziale per il regime di affidamento e mantenimento di un figlio
    nato fuori dal matrimonio, il Tribunale , in seguito all’esito della Ctu sulla capacità genitoriale per
    poter stabilire la collocazione più idonea per il minore , vista la lontananza dei domicili dei genitori,
    riteneva sussistere i presupposti per il regime di affidamento condiviso del figlio minore , ma nel
    contempo emergeva la opportunità di ricorrere alla figura del coge per aiutare la coppia genitoriale a
    lavorare su esigenze organizzative di gestione e cura del figlio minore, superabili con l’intervento del
    Coordinatore genitoriale che le parti nel frattempo avevano già scelto.
  • T. Milano, Sez. IX, 22.10.2022 ha rilevato che non può imporre alle parti il ricorso a risorse private
    e/o pubbliche e /o a un Coge, fermo restando che non ha nulla in contrario se le parti manifestano la
    volontà di farsi supportare da un professionista di fiducia.
    Coge: Dott.ssa Sabrina Ritorto.
  • T. Bergamo, ordinanza 15.12.2022
    In seguito alla relazione del CTU, raccolta l’adesione della coppia genitoriale all’avvio del percorso
    di co.ge, le stesse parti si davano termine per scegliere il professionista formato alla coordinazione
    genitoriale di comune accordo, e chiedevano un differimento dell’udienza per dare modo al
    professionista di avviare il citato percorso , oltre a quello psicologico per la figlia minore.
    -T. Novara decreto 23.03.23: nella causa ex art. 337 bis e ss.c.c. in seguito all’esito della CTU, veniva
    proposta dal consulente , con decisione delle parti, l’avvio del percorso di coge, con potere conferito
    a questo ultimo di modificare anche il calendario proposto dal CTU, al fine di “renderlo più
    finzionale possibile al benessere della minore, “ nel rispetto anche degli orari di lavori dei suoi
    genitori.

Interessante la decisione del Presidente del foro di Novara anche in tema spese per il coge. ove è
proprio il Collegio giudicante che si pronuncia sulle contribuzione delle spese per il professionista
co.ge ; nel caso è stato posto a carico del padre il 60% e alla madre il rimanente. Il Giudice è
entrato a decidere su aspetto di solito deciso tra genitori e professionista; soprattutto
considerando che la nomina del coge è nata da spinta volontaria e non d’ufficio .
-T. Busto Arsizio 05.05.2023: dopo che le parti hanno accolto l’invito del Giudice delegato a fare un
percorso di coge. Il processo è stato sospeso per consentire il percorso con termine alle parti per il
deposito di nota contenente il nominativo del professionista prescelto (dott. Luigi Baggio).
T. Como 5.6.2023.
 Apparso anche su https://www.osservatoriofamiglia.it in data 26.6.2023 con commento di
Ferlin, Elevata conflittualità: Coge o servizi sociali. T. Como, 5.6.2023 su
https://www.osservatoriofamiglia.it in data 26.6.2023”.
Il Tribunale ordinario di Como segue il filone di diversi Tribunale – per meglio dire di alcuni
magistrati – (ad esempio: Varese, Monza, Busto Arsizio) di sollecitare e spronare alla figura del coge,
ritenendo necessario che i genitori conferiscano a tale professionista poteri decisionali in loro
sostituzione nel superiore interesse del minore, in caso di conflitto insanabile con riferimento
all’ambito sanitario, scolastico ludico-sportivo.
Nel provvedimento emerge il ruolo di spinta e di valorizzazione della Coge anche da parte del
CTU, il cui consulente esperto nelle dinamiche familiari e nella gestione del conflitto possono fare la
differenza sull’ utilizzo della coge, pur sempre nel rispetto delle direttive della Riforma Cartabia che
ha apportato interventi importanti sulla CTU, quali quella di ” perdere” la sua natura trasformativa.
Nel citato provvedimento, il ctu ha favorito il magistrato a nominare quale ausiliario il coge.In
questo caso la scelta del professionista co.ge è uno psicologo.
Si sottolinea che ad esempio la Associazione italiana dei coordinatori genitoriali, di cui chi scrive
è vicepresidente pro-tempore(https://www.coordinazionegenitoriale.eu/) ricorda che il coge è un
professionista che unizza il metodo integrato con competenze multidisciplinare. Indi il coge può
essere un professionista, formato al metodo integrato, con base come avvocato, assistente sociale,
educatore, pedagogista, psichiatra
Secondo il giudice la elevata conflittualità ha reso impossibile per i genitori trovate un piano
condiviso su scelte legate alla bigenitorialià con danni ulteriori in capo ai minori coinvolti.
Ciò ha spinto il giudice ad avvisare i genitori che in mancanza dell’avvio del percorso di coge,
tenuto conto del contenuto delle relazione dei aggiornamento dei Servizi sociali , oltre che della CTU,
la strada che si aprirà sarà la nomina dell’Ente locale, quale ente affidatario dei minori.
Ciò apre un delicato tema che la Riforma Cartabia ha cercato di “correggere”: ossia evitare di
demonizzare i Servizi sociali.
Si precisa, tuttavia, che nel caso in esame , invece l’intento del Tribunale è invece di segno opposto
e va valorizzato.

In un’ottica di ventaglio delle tutele da utilizzare per il bene dei minori, occorre individuare gli
strumenti più opportuni da adottare, cercando in primis di dare valore alle risorse e capacità dei
genitori.
I genitori hanno “in mano” la tutela del figlio minore individuata nella responsabilità genitoriale;
intento del Tribunale nella citata pronuncia è di aiutare i genitori a spronarli affinché continuino ad
esercitare loro stessi gli interventi più idonei, funzionali nell’interesse psico-fisico dei loro figli
minori; il coge non è il consulente, non fa terapia , ma, seguendo la cornice giuridica disposta dal
Tribunale, educa la coppia alla bigenitorità, alla cura e gestione funzionale , condivisa, del figlio
minore; solo qualora ciò non sarà possibile, come motiva il Tribunale, allora dovrà essere investito
un altro soggetto, l’Ente locale, quale unica misura che possa prendere le decisione necessarie per i
minori.
Lo spirito “educativo” del Tribunale è da apprezzare e da valorizzare.
-T. Varese sezione prima civile, decreto 13.07.2023: nella causa ex art. 709 ter cpc il padre chiedeva
la modifica delle statuizioni emesse nel decreto del Trib di Varese nel 2022 in punto esercizio della
responsabilità genitoriale del figlio minore. La madre si costituiva. Nel corso dell’udienza avanti al
Giudice estensore, le parti si dichiaravano d’accordo al percorso di coge, rimettendosi al Tribunale
per l’individuazione del professionista, scelto, poi nella persona della dott.ssa Marzia Brusa,
iscritta nell’albo del CTU del tribunale, con costi dello specialista al 50%.

  • T. Bari ordinanza 7.8.2023
    Il Tribunale è chiamato a decidere in una causa di separazione personale giudiziale, con un
    pregresso provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Bari che ha affidato con decreto
    provvisorio i due figli minori all’Ente locale con collocamento prevalente presso la madre e diritto di
    visita del padre in uno spazio neutro secondo calendario disposto di Servizi sociali.
    In attesa dei termini per il deposito di memorie istruttorie, il padre depositava, con sub
    procedimento, ricorso d’urgenza sostenendo di non vedere da tempo i figli, di essere stato estromesso
    dalle decisioni dei figli e chiedeva disporsi CTU per accertare la capacità genitorialità e, tra l’altro,
    anche le condizioni psicologiche dei minori.
    Disposta la CTU, con integrazione di una consulenza psichiatrica, il G.I. dott.ssa Nocera, riteneva
    fondati i motivi del ricorso d’urgenza promosso dal padre e alla luce anche disturbo borderline di
    personalità diagnosticato in capo alla madre, con tentativi materni di creare alleanza con i figli per
    indebolire la figura paterna, disponeva l’affido esclusivo dei minori al padre, mantenendo, perché
    espresso come volontà dei minori, il collocamento prevalente presso la casa della madre, con invio
    della stessa al CPS per suo percorso individuale; inoltre, vista l’alta conflittualità dei genitori, il
    giudice di merito nominava il Curatore speciale con funzione di coordinatore genitoriale. Il
    magistrato, inoltre, oltre a disporre avvio di percorsi psicologici individuale per i genitori, invitava
    all’avvio di un percorso di mediazione pacifica dei conflitti per un sostegno alla genitorialità. Il
    calendario di visite e pernottamento dei minori con il padre seguiva le risultanze emerse dalla CTU,
    con monitoraggio dei SS. e supervisione del Curatore Speciale.
    La pronuncia ha attribuito al curatore speciale del minore funzione di coordinazione di genitoriale;
    anche in altri tribunale come quello di Busto Arsizio un paio di anni fa erano stati adottati
    provvedimenti simili; ciò aveva permesso al tribunale ( e agli avvocati) di conoscere la coordinazione
    e di suggerirla, successivamente, secondo le modalità più ortodosse.

La pronuncia del Tribunale di Bari ha il merito di aprirsi agli strumenti di adr quali la coge e la
mediazione familiare, tuttavia si avverte molta confusione sull’applicazione di tali strumenti di
risoluzione alternativa dei conflitti familiari; infatti il rischio di tale pronuncia è ingenerare una
fusione- e confusione- di più strumenti di adr che non possono essere, per la loro natura , funzione e
finalità, alternativi, come è emerso dall’esame dei tali istituti nei paragrafi precedenti.
-T. Bergamo sezione famiglia ordinanza del 24.11.23: in corso di udienza avanti al Giudie Istruttore
nel procedimento di separazione giudiziale, dopo una approfondita analisi con le parti e i rispettivi
legali, i genitori accoglievano il suggerimento del Giudice delegato sull’opportunità di avvalersi della
figura di un Esperto ex art. 473bis. 26 cpc, chiedendo congiuntamente la nomina di un ausiliario
coordinatore genitoriale tra quelli iscritti all’albo de Tribunale. Le spese del professionista (dott.ssa
Ruggeri) saranno a carico al 50%, con onere alle Parti di comunicare l’avvenuta formalizzazione
dell’incarico dentro trenta giorni dalla data dell’ordinanza, con impegno a depositare anche il
contratto sottoscritto con l’ausiliario.

  • T. di Busto Arsizio 08.11.2023: nel corso della causa di separazione personale giudiziale, di fronte
    alle richieste di parte ricorrente di disporre ampliamento delle visite/frequentazioni del padre con la
    figlia minore, veniva chiesto alla figura del coge di valutare se rispondesse al superiore interesse del
    minore tale ampliamento , con contestuale richiesta di pronuncia sullo status parte resistente e
    concessione dei termini di cui ex art. 183 sesto comma cpc; parte resistente condivideva di aderire
    alla proposta del coge per la modifica dell’attuale frequentazione con la figlia. Il Giudice , con il
    consenso delle parti che si attenevano alla proposta conciliativa formulata dal Coge, chiedeva
    alla stessa coge (dott.ssa Brusa) di relazionare in merito all’incontro avuto con la minore e
    “sulla percezione avuta delle sue condizioni di benessere psicofisico”, con deposito della
    relazione. Il giudice tratteneva la causa in decisione sullo status.
    Sempre in relazione a questo procedimento pendente avanti al Trib. di Busto Arsizio, con ordinanza
    del 07.12.23 il Giudice Relatore accoglieva la precisazione del coge che riteneva (correttamente) di non poter “assumere una funzione modificativa (in senso quantitativo) del palinsesto dato dalla ctu
    e dal provvedimento vigente. Il magistrato rimetteva la causa in istruttoria e disponeva che il coge , tenuto conto delle risultanze della CTU , sentiti se necessari i referenti della scuola della minore, si esprimesse anche in merito all’ampliamente dei tempi di frequentazione della figlia con il padre e suggerisse anche il regime di collocamento della minore presso ciascun genitore. Veniva fissata apposita udienza nel 2024 con onere alle parti di depositare la relazione del coge. -T. Bergamo provvedimento del 27.11.2023: nomina del Co.Ge (dott.ssa Valentina Ruggeri) come ausiliario del Giudice, ex art. 473bis.26 cpc , invitandolo a depositare relazione entro un termine assegnato alla cancelleria del Tribunale

(SImona Ferlin)