FIGURE A TUTELA DEL MINORE: CURATORE SPECIALE E COORDINATORE GENITORIALE


Da qualche anno, grazie ad una certa sensibilità mostrata da alcuni Giudici di Tribunale che si occupano di “Famiglia”, si è aperta la strada all’implemento di alcune figure, talvolta necessarie, per riuscire laddove “la famiglia non riesce da sola”.
Molta strada è stata fatta dal 1949, anno in cui il giurista Carlo Arturo Jemolo, nel saggio “La famiglia e il diritto” scriveva che “La famiglia è un’isola che il mare del diritto può solo lambire”.
Oggi “la famiglia” è mutata, i suoi confini sono molto meno definiti, le aperture in cui il “diritto” deve o può infiltrarsi, sono tante.
La famiglia, dunque, non appare più un’isola difficile da esplorare in cui anche gli abitanti sono impenetrabili.
Non è più così, la famiglia è diventato un luogo facilmente visitabile, gli esploratori (a partire dagli insegnanti nelle scuole) sono pronti a partite ogni qual volta se ne rileva la necessità, i componenti stessi delle famiglie pronti, consci dei loro diritti, ad aprirsi e a chiedere aiuto. Se così è, anche “il legislatore” deve intervenire “nella famiglia” e per farlo deve essere pronto ad una “sostituzione” a breve o lungo periodo.
C’è bisogno, però, di operatori specificamente formati, di spazi protetti e di coordinazione tra i diversi settori e le diverse professioni preposte alla tutela della famiglia.


Ecco che allora in questi ultimi anni, non solo la Giurisprudenza ma anche il “diritto italiano” si è mosso e ha “normatizzato” alcune figure da infiltrare nella famiglia, a tutela in primis dei minori di età
componenti di queste famiglie. Poi va da sé che, aiutare, sostenere i genitori, significa anche sempre tutelare il minore.
Due figure importanti a supporto dei minori sono:
1) Il Curatore speciale del minore.
L’evoluzione di questa figura parte dal 1996, dalla Convenzione di Strasburgo (ratificata in Italia nel 2003), passando dalla sentenza dalla Corte Costituzionale n. 179 del 12.06.2009 e dalla L. 206 del 26.11.2021 (c.d. Riforma del processo civile) si è giunti alla formulazione dei nuovi articoli del codice
civile dedicati al Curatore Speciale.
Art. 78. Curatore speciale
“Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l’assistenza, e vi sono ragioni di urgenza, puo’ essere nominato all’incapace, alla persona giuridica o all’associazione non riconosciuta un curatore speciale che li rappresenti o assista
finche’ subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l’assistenza.
Si procede altresi’ alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi e’ conflitto d’interessi col rappresentante.
Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d’ufficio e a pena di nullita’ degli atti del procedimento:
1) con riguardo ai casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilita’ genitoriale di entrambi
i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell’altro;

2) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell’articolo 403 del codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184;
3) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l’adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;
4) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni.
In ogni caso il giudice puo’ nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore; il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente
motivato”.
Art. 80. Provvedimento di nomina del curatore speciale
“L’istanza per la nomina del curatore speciale si propone al conciliatore o al presidente dell’ufficio giudiziario davanti al quale s’intende proporre la causa. Se la necessita’ di nominare un curatore speciale sorge nel corso di un procedimento, anche di natura cautelare, alla nomina provvede, d’ufficio, il giudice che procede.
Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite possibilmente le persone interessate, provvede con decreto. Questo e’ comunicato al pubblico ministero affinche’ provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale
rappresentanza o assistenza dell’incapace, della persona giuridica o dell’associazione non riconosciuta. Al curatore speciale del minore il giudice puo’ attribuire nel provvedimento di nomina, ovvero con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, specifici poteri di rappresentanza sostanziale. Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto. Il minore che abbia compiuto quattordici anni, i genitori che esercitano la responsabilita’ genitoriale, il tutore o il pubblico ministero possono chiedere con istanza motivata al presidente del tribunale o al giudice che procede, che decide con decreto non impugnabile, la revoca del curatore per gravi inadempienze o perche’ mancano o sono venuti meno i presupposti per la sua nomina”.


Il curatore speciale è un soggetto che assiste il minore in tutti quei casi in cui i genitori o chi ne ha la responsabilità non tutelino adeguatamente i suoi interessi a causa di un conflitto d’interessi. In un processo quindi il curatore speciale rappresenta giudizialmente il minore nel contraddittorio con i genitori o di chi ha la responsabilità con il fine di tutelare gli interessi del suo assistito.
Ma non solo. Al curatore possono essere anche attribuiti “specifici poteri di rappresentanza sostanziale”.
In merito, di particolare interesse è una recente decisone del 26.4.2022 del Tribunale di Treviso nella parte in cui attribuisce al curatore speciale dei minori il potere di assumere tutte le decisioni inerenti all’ordinaria gestione degli stessi, prevedendo che per le decisioni riguardanti l’istruzione, l’educazione, la salute e la residenza degli stessi, vi sia la previa convocazione dei Servizi Sociali affidatari e la concertazione con i genitori.


Viene, dunque, sdoganata la figura del “curatore speciale del minore con poteri di natura sostanziale” che interviene al fine di supplire alla conflittualità tra i genitori, laddove ciò comporti l’impossibilità di raggiungere qualsivoglia decisione nell’interesse dei figli, andando così oltre a quelli che sono i poteri tipicamente “processuali” e arrivando ad incidere sulle scelte riguardanti la vita quotidiana dei minori.
2) Il Coordinatore genitoriale.
“La coordinazione genitoriale è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie non riservato centrato sul minore.
È rivolta a genitori la cui perdurante elevata conflittualità costituisce un rischio evolutivo per i figli. Essa prevede che un terzo imparziale, professionista adeguatamente formato, aiuti i genitori altamente conflittuali a mettere in pratica la bi-
genitorialità attraverso l’implementazione e il mantenimento delle decisioni già assunte dall’Autorità Giudiziaria e di quelle che saranno prese all’interno del processo di coordinazione genitoriale sulla base del riconoscimento dei bisogni dei
figli” (definizione tratta dal sito Ai.co.ge)


Dal punto di vista della “normatizzazione”, non si può dire che la Riforma Cartabia abbia introdotto chiaramente questa figura.
In realtà, questa figura che era stata invece chiaramente prevista nel 2018, con il disegno di legge n. 735
(che ne dava definizione e precisava le attività) non si ritrova nella recente normativa.
All’art. 473 bis n. 26 così viene formulato:
“Il giudice, su istanza congiunta delle parti, può nominare ai sensi dell’articolo 68 uno o più ausiliari, scelti tra gli iscritti all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio, o al di fuori dell’albo se vi è accordo delle parti, per intervenire sul nucleo familiare al fine di superare i conflitti tra le parti, fornire ausilio per i minori e agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli.
Il giudice individua gli obiettivi dell’attività demandata all’ausiliario tra quelli indicati nel primo comma, e fissa i termini, anche periodici, entro cui l’ausiliario deposita una relazione sull’attività svolta e quelli entro cui le parti possono depositare note scritte.
Se sorgono questioni sui poteri o sui limiti dell’incarico conferito, l’ausiliario o le parti informano il giudice il quale, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni”. La figura di esperto, citata nell’art. 473 bis n. 26 Cod. Civ., viene per lo più ricondotta al coordinatore genitoriale che, però, al contrario del Curatore Speciale, che il Giudice può nominare quanto il medesimo lo ritiene opportuno, può essere nominato dal Giudice solo su istanza congiunta delle parti.
Viene così tenuta ferma l’importanza della primaria volontà delle Parti a voler intraprendere un percorso di coordinazione genitoriale.
Ciò doverosamente precisato, questo strumento in più a tutela della famiglia e dei minori oggi c’è ed è riconosciuto e sta finalmente prendendo piede nel nostro Paese, tant’è che sono in continuo aumento i casi di coordinazione.
Tirando le somme, è facile pensare che alla luce di tutto quanto detto fin qui, il Coordinatore si troverà dunque spesso a lavorare con nuclei in cui è presente la figura del Curatore Speciale sia processuale, se la coordinazione si svolge all’interno di un procedimento, sia sostanziale.


Nel nostro Protocollo da ultimo redatto ci si è interrogati sul rapporti del Coordinatore con il Curatore, così prevedendo l’importanza di relazionarsi con questa figura, ma, ritiene chi scrive, che, alla luce di dell’evoluzione della figura del Curatore Speciale e delle sue possibili estensioni anche in ambiti sostanziale con poteri che arrivano ad incidere sulle scelte riguardanti la loro vita quotidiana, si debba maggiormente approfondire la relazione fra queste due figure, dovendo necessariamente pensare ad una inclusione maggiore del Curatore Speciale, soprattutto se con poteri sostanziali, all’interno della coordinazione.


Dicembre 2023
Roberta CACCURI